Il malato di ittiosi, nei casi più severi, può richiedere ad apposite Commissioni l’accertamento dello stato di handicap grave.
Mentre l’invalidità civile viene riconosciuta in presenza di una riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale di invalidità nella procedura dil riconoscimento dello stato di handicap, viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap – sempre come definito dalla Legge n. 104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. Dunque nella valutazione si tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta. In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull’accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (l’art. 3, comma 3 della Legge 104/92).
Il riconoscimento dello stato di handicap “grave” comporta una serie di benefici.
L’art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n.102 ha stabilito le seguenti novità nella procedura di accertamento in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010 :
> compilazione digitale del certificato medico
> presentazione della domanda all’Inps esclusivamente in via telematica (direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili);
> trasmissione da parte dell’INPS, in tempo reale e in via telematica, delle domande alle ASL di residenza dell’assistito;
> integrazione delle Commissioni mediche ASL con un medico dell’INPS, componente effettivo.
La procedura completa per l’accertamento è specificata nell’apposita sezione del sito dell’INPS
Portatore di handicap è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. L’handicap assume connotazione di gravità se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Tale requisito si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce: “HANDICAP GRAVE ……. ai sensi dell’;art. 3, comma 3 della Legge 104/92”.
Benefici
Il riconoscimento della situazione di handicap grave non dà luogo a benefici economici ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono e il congedo retribuito di due anni solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità.
I PERMESSI RETRIBUITI (L. 104/1992 art. 33– DLgs 151/2001 art. 42) spettano ai lavoratori dipendenti sotto indicati del settore privato e, dal 1° gennaio 2009, anche ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate.
Permessi per il portatore di handicap
> Permesso retribuito: alle persone in situazione di disabilità grave che lavorano come dipendenti spettano 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore
Permessi per i genitori, coniuge, parenti e affini entro il 2° grado
> Prolungamento dell’astensione facoltativa o permesso retribuito. Ai genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave con età inferiore a 3 anni spetta il prolungamento dell’;astensione facoltativa o 2 ore al giorno fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore
> Permessi retribuiti. Al coniuge, parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano 3 giorni al mese anche frazionabili in ore. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave (33, comma 3, della legge 104/92 come modificato dall’art.24 della legge 183/2010).
Fonte: INPS
CONGEDO STRAORDINARIO DI 2 ANNI (L. 388/2000 art. 80, comma 2 e D.Lgs. 26.03.2001 n° 151)
Spetta lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
> coniuge convivente della persona gravemente disabile in via prioritaria (circ. 112 del 3.8.2007 , circ.n. 41/2009);
> genitori naturali o adottivi e affidatari del portatore di handicap grave, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (circ. 112/2007 , circ. n. 41/2009);
– il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge
– il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo
– il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato per lo stesso soggetto e negli stessi periodi a godere del congedo stesso
> fratelli o sorelle (anche adottivi) – alternativamente – conviventi con il soggetto in situazione di disabilità grave qualora si verifichino ambedue seguenti condizioni:
1) il fratello in situazione di disabilità grave non sia coniugato o non conviva con il coniuge, oppure nel caso in cui sia coniugato e convivente con il coniuge, ricorra una delle seguenti condizioni:
– il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo
– il coniuge abbia rinunciato a godere, per lo stesso soggetto e negli stessi periodi, del congedo.(circ. 112 del 3.8.2007);
2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili (circ. 107/2005 – circ. 112/2007);
– figlio convivente * ( circ. 41 del 16.3.2009 – sentenza Corte Costituzionale n. 19 del 2009) con il soggetto in situazione di disabilità grave se si verificano le seguenti quattro condizioni:
1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure se coniugato e convivente con il coniuge dovrà ricorrere una delle seguenti condizioni:
– il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
– il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
3) il genitore portatore di handicap grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure qualora abbia altri figli conviventi ricorra una delle seguenti situazioni:
– tali figli (non il richiedente) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
– i figli conviventi (non il richiedente)abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo nel medesimo periodo.
4) il portatore di handicap grave non abbia fratelli o non convive con alcuno di essi oppure qualora conviva con un fratello ricorra una delle seguenti situazioni:
– il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
– il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere nello stesso periodo del congedo in esame.
Fonte INPS