Il malato di ittiosi, nei casi più severi, può richiedere ad apposite Commissioni l’accertamento dell’invalidità civile e il riconoscimento dello stato di handicap grave.
La valutazione dell’invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale di invalidità. L’;art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull’importanza che riveste, in attività lavorative, l’organo o l’apparato sede del danno anatomico o funzionale.
L’art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n.102 ha stabilito le seguenti novità nella procedura di accertamento in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010 :
> compilazione digitale del certificato medico
> presentazione della domanda all’Inps esclusivamente in via telematica (direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili);
> trasmissione da parte dell’INPS, in tempo reale e in via telematica, delle domande alle ASL di residenza dell’assistito;
> integrazione delle Commissioni mediche ASL con un medico dell’INPS, componente effettivo.
La procedura completa per l’accertamento è specificata nell’apposita sezione del sito dell’INPS
Gli invalidi civili sono esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A.
Per avere informazioni più precise sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, è opportuno rivolgersi alla Regione di appartenenza.
I codici di esenzione per l’invalidità civile sono:
CODICE ESENZIONE | DESCRIZIONE ESENZIONE |
C01 | Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991) |
C02 | Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991) |
C03 | Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.d del D.M.01.02.1991) |
C04 | Invalidi civili < di 18anni con indennità di frequenza ex artt.1 Legge n.289/90 (ex art.5 comma 6 del D.Lgs n.124/98) |
L’entità e la tipologia dei benefici spettanti dipendono comunque dalla gravità dell’invalidità e da altre specifiche condizioni (come ad es. il reddito).
Benefici
In sintesi, oltre all’esenzione, il riconosciuto invalido può richiedere i seguenti sussidi:
La pensione di inabilità viene concessa agli invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ai quali sia stata riconosciuta una inabilità lavorativa totale (quindi del 100%) e permanente (cioè gli invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico. Attualmente il reddito annuo di riferimento deve essere non superiore a Euro 16.449,85. L’importo della pensione di inabilità previsto per l’anno 2014 è di euro 279,19, pagati per 13 mensilità. La pensione di inabilità non è soggetta a IRPEF.
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi totali cioè a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%. Questa indennità viene concessa se, a causa della minorazione, l’invalido “si trovi nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di una assistenza continua”. L’indennità di accompagnamento viene concessa all’invalido totale che si trovi nelle condizioni sopra descritte, indipendentemente dall’ età, dal reddito e dalla composizione del suo nucleo familiare. L’importo dell’indennità di accompagnamento previsto per l’anno 2014 è di euro 504,07 al mese. L’indennità non è soggetta a IRPEF.
L’Assegno mensile viene concesso agli invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che non prestino attività lavorativa e che si trovino in stato di bisogno economico. Attualmente il reddito annuo di riferimento deve essere non superiore a Euro 4.795,57. L’importo dell’assegno mensile previsto per l’anno 2014 è di euro 279,19, pagati per 13 mensilità. L’assegno mensile non è soggetto a IRPEF.
L’Indennità mensile di frequenza viene concessa ai minori di 18 anni. Lo scopo dell’indennità è quello di fornire un sostegno alle famiglie del “minore diagnosticato con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”) che devono sostenere spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione. Differentemente dall’indennità di accompagnamento questa prestazione viene erogata esclusivamente in caso di bisogno economico ovvero ai titolari di un il reddito annuo di riferimento non superiore a Euro 4.795,57. L’importo dell’indennità di frequenza previsto per l’anno 2014 è di euro 279,19 al mese, pagati per 12 mensilità. L’indennità non è soggetta a IRPEF.